Superbonus 110 per l’installazione civile – ultime notizie

Superbonus 110 per l'installazione civile – ultime notizie

Il Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che assicura una detrazione del 110% delle spese sostenute per lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza dal rischio sismico e non solo. I lavori devono essere svolti tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022, salvo eccezioni.

Le opere che possono beneficiare del Superbonus del 110% sono divise in due categorie: principali e trainate. Le opere trainate accedono alla detrazione solo se realizzate contestualmente a una delle opere principali. La detrazione assicurata dal Superbonus può essere fruita come sconto in fattura applicato direttamente dall’azienda che svolge i lavori, come credito di imposta o direttamente accreditata in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo Stato divide la detrazione per i lavori di installazione civile in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110: installazione civile

I soggetti che possono accedere al Superbonus sono:

  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • Condomìni;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi sugli immobili posseduti da loro e assegnati ai loro soci;
  • Organizzazioni di volontariato, senza scopo di lucro e di promozione sociale del terzo settore;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, solo per le parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • Gli istituti per l’edilizia residenziale pubblica. Loro sono l’unica categoria a poter presentare spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a patto che entro il 31 dicembre 2022 abbiano portato a termine almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le opere possono essere realizzate nelle prime e seconde case di proprietà per un massimo di 2 bonus per ogni singolo soggetto committente. Sono esclusi dal bonus ville, castelli e abitazioni signorili (categorie registrate al catasto come A1, A8 e A9). Perché il bonus sia valido è richiesto il salto di almeno due classi energetiche dopo l’intervento o la certificazione dell’ottenimento della massima classe ottenibile.

Ecco l’elenco di opere che possono accedere al Superbonus del 110%:

  • Lavori “principali”:
    • Isolamento termico dell’involucro dell’abitazione per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio;
    • Sostituzione degli impianti di riscaldamento con collettori solari termici, impianti a pompa di calore, microgeneratore, teleriscaldamento o biomasse;
    • Sostituzione degli impianti di riscaldamento con nuova caldaia a condensazione, impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione.
    • Interventi di miglioramento sismico.
  • Lavori “trainati”:
    • Rimozione di barriere architettoniche;
    • Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;
    • Installazione di pannelli solari fotovoltaici;
    • Sostituzione dei serramenti;
    • Installazione di schermature mobili sui serramenti;
    • sostituzione dell’impianto di climatizzazione del condominio con caldaia a condensazione;
    • Installazione di sistemi di Building Automation per gestire gli impianti della casa;
    • Coperture dei sottotetti non riscaldati.

Superbonus 110 come funziona

Il Superbonus 110% può essere richiesto per le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Per poterlo richiedere è necessario che tra i lavori di riqualificazione ce ne sia almeno uno della categoria dei “principali”. L’unico altro obbligo è assicurarsi che l’opera permetta all’abitazione di migliorare di almeno due classi di efficienza energetica. Ogni singolo intervento ha dei massimali di spesa calcolati per unità immobiliare.

La detrazione può essere goduta da chi commissiona i lavori in 5 rate annuali di uguale importo. In alternativa, può accordarsi con i fornitori dei beni e servizi per uno sconto in fattura o trasformare la detrazione in credito di imposta. In questo ultimo caso si fa la cosiddetta “cessione del credito” e si ha la possibilità di cedere l’ammontare della detrazione ad attività, società, istituti di credito o intermediari finanziari.

Massimali Superbonus 110: tutto ciò che c’è da sapere

Ogni singolo intervento incluso nel Superbonus 110 ha dei massimali di spesa che lo Stato assicura come detrazione. Eccoli:

  • Isolamento termico dell’involucro e di sottotetti non riscaldati: 50.000 € per unità immobiliare unifamiliare, 40.000 € per ogni UI in condomini fino a 8 UI, 30.000 € per ogni UI in condomini oltre 8 UI.
  • Sostituzione degli impianti di riscaldamento con collettori solari termici, impianti a pompa di calore, microgeneratore, teleriscaldamento, biomasse o caldaie a condensazione. 30.000€ per unità immobiliare unifamiliare, 20.000 € per ogni UI in condomini fino a 8 UI, 15.000 € per ogni UI in condomini oltre 8 UI.
  • Interventi di miglioramento sismico: 96.000 € per UI.
  • Rimozione di barriere architettoniche: nessuno.
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: 2.000 € per singola unità, 1.500 € a colonnina per gruppi fino a 8 colonnine, 1.200 € a colonnina per gruppi superiori a 8 colonnine.
  • Installazione di pannelli solari fotovoltaici: 48.000 € con limite massimo di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale.
  • Sostituzione dei serramenti o installazione di schermature mobili: 60.000 €;
  • Sostituzione dell’impianto di climatizzazione del condominio con caldaia a condensazione: 30.000 €;
  • Sistemi di Building Automation: nessuno.

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